Il D. Lgs.101/2020

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Per i primi vent’anni del terzo millennio la radioprotezione in Italia è stata regolamentata dal D. Lgs.230/1995 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni, per la maggior parte apportate con il D. Lgs241/2000. Il Parlamento Europeo il 5/12/2013 ha pubblicato una direttiva fondamentale di radioprotezione, la Euratom 59/2013, con lo scopo di riformare, aggiornare e mantenere uniformi le normative di radioprotezione dei paesi membri, i quali avevano l’obbligo di recepirla entro il 6 febbraio 2018. In Italia il decreto di recepimento, che si prefiggeva di modernizzare tutta la normativa di radioprotezione, ha visto la luce il 12 agosto 2020, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°201 del 12 agosto 2020. Il Decreto è entrato in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione, quindi il 27 agosto 2020.

Riporto di seguito alcune importanti modifiche legislative ed integrazioni al D. Lgs.101/2020:

Piano Nazionale Radon – Sul Supplemento Ordinario n°10 della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il 21 febbraio 2024 il Piano Nazionale Radon. L’articolo 10 del D. Lgs.101/2020 e s.m. prevedeva che entro il 27 agosto 2021 “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità (ISS)” venisse adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon. Tale decreto è stato emanato il 14 gennaio 2024 ed è stato pubblicato il 21 febbraio 2024.

Decreto del Ministero della Salute del 3 novembre 2023 (“Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell’entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente.”) – Il comma 3 dell’art.168 del D. Lgs.101/2020 e s.m. prevedeva che entro tre anni dal 27 agosto 2020 venisse emanato un decreto per definire i dati che gli “esercenti” (esercenti delle pratiche che comportano “esposizione mediche” alle radiazioni ionizzanti così come definite dall’art.156) devono trasmettere alla Regione o Provincia autonoma di competenza. Il Ministero della Salute ha pubblicato questo decreto il 3 novembre 2023. Il D.M. 3/11/2023 è stato pubblicato sul numero 295/2023 della Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2023. La prima scadenza temporale dipenderà da una comunicazione che il Ministero della Salute deve dare -mediante pubblicazione sul suo sito istituzionale- quando sarà resa operativa l’estensione di una specifica infrastruttura tecnologica (“infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie”). A partire da quella data gli esercenti avranno sei mesi di tempo per inviare i dati relativi alle indagini radiodiagnostiche, effettuate nell’anno 2023, delle seguenti sotto-categorie di procedure:
-TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.03);
-TC del distretto del torace (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.41);
-TC del distretto dell’addome-pelvi (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 88.01.06);
-mammografia digitale (riferendosi al solo codice del nomenclatore 87.37.1).

I termini per l’invio dei dati relativi ad altre sotto-categorie di procedure saranno il 31 dicembre 2027 ed il 31 dicembre 2031.

D.P.C.M. 29 aprile 2023 (“Determinazione dei livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari e dei criteri generici per l’adozione di misure protettive da inserirsi nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.) – Il comma 7 dell’art.172 del D. Lgs.101/2020 prevedeva che entro 90 giorni dall’entrata in vigore dello stesso 101/2020 fossero stabiliti tramite un D.P.C.M. i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza e i criteri generici per l’adozione di misure protettive, da inserirsi nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV (Preparazione e gestione alle emergenze). Tale Decreto è stato emanato il 29 aprile 2023 ed è stato pubblicato sul numero 150/2023 della Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2023. 

D. Lgs. 25 novembre 2022 n°203 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101”) – Il D. Lgs. 203/2022, pubblicato sul numero 2/2023 della Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2023 ha apportato importanti integrazioni e correzioni al testo originale del D. Lgs.101/2020. Ne elenco, solo a titolo esemplificativo, alcune:

-l’aggiornamento della formazione ed informazione di cui agli artt. 110 e 111 del D. Lgs.10/2020 deve essere effettuato almeno ogni cinque anni (non più, com’era scritto nel testo precedente, almeno ogni tre anni);

-l’aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione è assicurato mediante corsi tenuti non più da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria ma da università, albi professionali, associazioni scientifiche o associazioni di categoria professionale che operano in ambito di radiazioni ionizzanti e la durata minima ritorna a 60 ore ogni tre anni (non più, com’era scritto nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute del 9 agosto 2022, 100 ore ogni tre anni);

-nella Tabella II-1 dell’Allegato II, nella colonna “Classi o tipi di pratiche o scenari critici di esposizione” viene inserita la voce “Industrie dotate di impianti per la filtrazione delle acque di falda“, novità che amplia notevolmente l’elenco delle industrie interessate, anche se vengono eliminate le voci “Impianti per la filtrazione delle acque di falda” e “Cartiere”;

-il comma 2) dell’art.50 del D. Lgs.101/2020 viene sostituito, introducendo rilevanti novità per gli apparecchi RX mobili con energia delle particelle accelerate inferiore a 200 keV.

Sorveglianza radiometrica – La Legge n°34 del 27 aprile 2022, pubblicata nel numero 98/2022 della Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022 ha convertito in Legge il Decreto Legge n°17 del 1 marzo 2022, pubblicato nel numero 50/2022 della Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2022. Queste deliberazioni comportano alcune modifiche al testo originale del D. Lgs.101/2020 in materia di “sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo”, in particolare le modifiche ad alcuni commi dell’art.72 e la completa riscrittura dell’Allegato XIX, il quale, nella nuova stesura, è entrato in vigore a partire dal 1 luglio 2022.

«Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157).

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 129, i quali nell’attestazione riportano anche l’ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell’importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.

3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

3-bis. Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 45, comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell’articolo 236, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne dà comunicazione all’ISIN.

6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati su elementi oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano tempestivamente le autorità di cui al comma 5 [originariamente era scritto 4 ma il D. Lgs.203/2022 ha modificato indicando 5]. Il materiale contaminato eventualmente prodotto non può essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 187, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell’intero carico o di parte di esso all’eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. In quest’ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione dell’ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale provvede a informare della restituzione dei carichi l’Autorità competente dello Stato responsabile dell’invio.»

Abilitazione degli esperti di radioprotezione ed aggiornamento professionaleIl Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute del 9 agosto 2022, emanato ai sensi del comma 4 dell’art.129 del D. Lgs.101/2020, stabilisce i requisiti necessari per essere iscritti nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione, la composizione della commissione esaminatrice, i compiti della commissione, le modalità per l’ammissione e lo svolgimento dell’esame di abilitazione, i titoli di studio e professionali per l’ammissione all’esame, i contenuti su cui vertono gli esami, le modalità con cui gli esperti di radioprotezione devono effettuare periodicamente corsi specifici di aggiornamento professionale (100 ore ogni 3 anni o corrispondenti crediti formativi universitari) e norme per la cancellazione e per la sospensione dall’elenco. Il Decreto entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2023.